giovedì 26 luglio 2012

mandato agli intermediari in Sez E da parte di A secondo SNIASS

RACCOMANDATA A.R.

 

 


RUIR ISVAP: E _______________

 
Egr. Sig./Gent. Sig.ra/Spett.le
Intermediario Iscritto alla Sez E del Rui
Via_____________________
Cap Città
C.F.
P.I.

 
Luogo Sede Ag, li

 

 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO A COLLABORATORE INTERMEDIARIO PROFESSIONISTA ISCRITTO NELLA SEZIONE "E"



 

 

 
Gent.mo/a Sig.re/ra, Società,
a mezzo della presente lettera di nomina Le conferiamo l'incarico di nostro Collaboratore Intermediario professionista, in quanto iscritto alla Sezione "E" del Registro degli Intermediari di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con decorrenza dal 18/07/2012, per:
promuovere sviluppare, conservare e gestire affari di assicurazione, ivi compresa la relativa riscossione dei premi e l'accettazione delle denunce di sinistro, per conto dell'Intermediario _____________ (più avanti, per brevità chiamato Agente) – Soggetto Iscritto nel Registro RUIR ISVAP al N. A_____________ - ".    

 
Nello svolgimento del presente incarico, Lei sarà soggetto agli obblighi previsti dalla presente lettera di nomina nonché, alle ulteriori disposizioni (vigenti e future) previste dalle leggi e/o dalle Autorità attinenti allo svolgimento dell'attività, ed in particolare a quelle sotto indicate:

 
  1. Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni private;
  2. Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali;
  3. Legge 273/2002 Misure dirette a favorire la trasparenza e la concorrenza dei servizi assicurativi;
  4. R.C.Auto;
  5. Legge 197/91 del 5 luglio 1991 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
  6. Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus;
  7. Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005 - Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
  8. Circolare ISVAP n. 533/D del 4/6/2004 - Disposizioni in materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi;
  9. Circolare ISVAP n. 502/D del 25/3/2003 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto;
  10. Circolare ISVAP n. 257 del 5/10/1995 – Disposizioni in materia di adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio al sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.
  11. Lgs N. 40/2007 - Art. 5 - Facoltà di esercitare Attività rami danni con altre Imprese di assicurazione.

 
La gestione della Sua attività in qualità di Collaboratore iscritto alla Sezione "E" del RUI verrà svolta interamente a Suo rischio e Sue spese.

 
Ogni rapporto relativo al presente incarico si svolgerà unicamente tra Lei e l'Agente, in quanto le Imprese mandanti rimangono del tutto estranee e non contraggono con Lei alcun rapporto, né diretto né indiretto, fatte salve future norme e/o disposizioni di legge che potranno determinare interferenze di qualsiasi tipo da parte delle suddette Imprese nel ns. rapporto.

 
Ella non ha alcun potere di rappresentanza e deve quindi astenersi:
•    dall'assumere impegni scritti o verbali;
•    dal compiere qualsiasi atto di rappresentanza o che possa far presumere l'esistenza di rappresentanza.

 
Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe, Ella agirà con assoluta indipendenza da qualsiasi vincolo di subordinazione, determinando in modo autonomo le modalità di svolgimento della Sua attività.
Ella, pertanto, svolgerà la Sua attività con diligenza, correttezza e trasparenza, e nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili e non in contrasto con la politica commerciale adottata dal Suo preponente.

 
In particolare, Ella si impegna a:
  • partecipare alle riunioni che verranno promosse, anche a livello locale, per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale;
  • sostenere e collaborare attivamente alle iniziative promozionali proposte o promosse dall'Agente, nei tempi e nei modi previsti, previo verifica degli aspetti organizzativi;
  • concordare con l'Agente ogni iniziativa pubblicitaria inerente l'attività assicurativa;
  • conservare con cura e diligenza presso i locali dell'Agenzia Generale tutta la documentazione inerente le operazioni trattate in ragione dell'incarico;
  • utilizzare correttamente la modulistica, le circolari, le informazioni, le tariffe e quant'altro dovesse pervenirLe in ragione del presente incarico, conformemente alle istruzioni ricevute;
  • attenersi scrupolosamente alle indicazioni pervenuteLe dall'Agente in merito alle procedure di raccolta e trasmissione degli atti, delle informazioni o comunicazioni durante il rapporto lavorativo inerente il presente incarico;
  • attenersi alle istruzioni impartite dall'Agente in merito all'utilizzo di marchi, insegne e segni distintivi in genere nonché, in merito agli arredi ed attrezzature, eventualmente concessi in uso dall'Agente, ed all'immagine dei locali che utilizzerà;

     

 

 

 

 
L'incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni:

 
  1. Territorio ed esclusiva: Ella opererà, con esclusiva di marchio e con il territorio affidato dalle mandanti a _____________, tuttavia non si potrà organizzare fuori della Provincia di ________, conseguentemente:
    a) Lei potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa, intrattenere rapporti di collaborazione, per conto di altre agenzie/brokers, diverse da quella per la quale opera in ordine al Conferimento del presente incarico";
    b) L'Agente potrà operare nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti.

 
  1. Rami: la raccolta di proposte di assicurazione si svilupperà in tutti i rami esercitati dall'Agente in conformità alle tariffe e condizioni risultanti dalle apposite istruzioni.

 
  1. Provvigioni: Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e di incasso, nella misura del 50 % di quelle spettanti all'Agente .
    Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, che comporti storno provvigionale, dovrà restituirci la corrispondente provvigione incassata al momento del perfezionamento della stessa, in ragione della residua durata del contratto.
    Nel caso in cui il premio venga incassato tramite azione legale, promossa da questa Agenzia o dalla Impresa, la provvigione di incasso di Sua spettanza sarà calcolata al netto delle totali spese legali relative.
    Eventuali, future, ulteriori disposizioni, previste dalla legge e/o dall'ISVAP, a riguardo delle condizioni contenute nel presente articolo, Le saranno, comunque, comunicate e precisate, prontamente, con apposita lettera di istruzioni.

     
  2. Cauzione: A garanzia dell'esatto adempimento di ogni Sua obbligazione, presterà cauzione di € ___________ , infruttifera, che Le verrà restituita non oltre un anno dalla cessazione dell'incarico, purché sia intervenuta la definitiva concorde chiusura dei conti e risolta ogni eventuale controversia in sede arbitrale o giudiziale inerente il rapporto di collaborazione.
    La cauzione potrà essere da Lei prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria, assicurativa e/o finanziaria, conforme a quanto previsto al comma precedente. In tal caso, il costo della fidejussione è a Suo totale carico.

 
  1. Adempimenti contabili: Lei avrà l'obbligo di incassare i premi dovuti dagli assicurati (nei modi e forme, che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni specifica o in un'appendice allegata alla presente) esclusivamente su titoli emessi da questa agenzia o dall'Impresa (polizze, quietanze, atti di variazione, estratto titoli ecc.), con assoluto divieto di esigere somme su ricevute provvisorie.
    Le somme incassate lorde dovranno essere depositate su un conto corrente di primaria banca " dedicato e con separazione patrimoniale" così come dettato dall'art 117 del dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) , intestato a Lei in qualità di Intermediario Soggetto E remoto congiuntamente e/o disgiuntamente a ___________(Agente) con facoltà irrevocabile di quest'ultimo di prosciugamento a Suo insindacabile decisione.

     
    Gli incassi dovranno essere versati in giornata o al massimo entro le 12,00 del giorno successivo all'avvenuto incasso. Dovrà, inoltre, quietanzare regolarmente i titoli incassati apponendovi la data corrente, l'ora (ove sia richiesta) e la Sua firma.
    Vi è, inoltre, fatto espresso divieto, con rinuncia da parte Sua ad ogni relativa facoltà, di operare, sugli importi incassati a titolo di premi assicurativi, trattenute, deduzioni o compensazioni di sorta, anche a titolo provvigionale od indennitario.
    Ella sarà, pertanto, responsabile del mancato o ritardato versamento dei premi, incassati secondo le modalità ed i tempi prescritti che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni o in un'appendice allegata alla presente; e potrà in ogni momento essere tenuto a rendere conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento di contratti o per l'incasso.
    E' obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, il libro degli incassi e dei pagamenti giornalieri, su cui dovrà registrare tutte le operazioni eseguite.
    A tutti gli effetti, è semplice depositario, senza facoltà di servirsene, delle somme incassate, a qualsiasi titolo per nostro conto.
    L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo sarà ritenuto da parte dell'Agente motivo di risoluzione del rapporto per giusta causa, senza obbligo di preavviso.

     

 
  1. Responsabilità: Ella è tenuto a svolgere personalmente l'incarico affidatoLe.

     
    Le è fatto divieto, pertanto, di girare a terzi il presente incarico, farsi sostituire, nominare e/o avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non abilitati, che svolgano, per Suo conto, qualsiasi attività non amministrativa, rivolta al pubblico e diretta alla illustrazione, promozione e vendita di prodotti assicurativi.
    E' personalmente responsabile dell'operato di tutti i Suoi collaboratori e dipendenti, anche per fatti colposi o dolosi.
    E', altresì, responsabile in proprio per le inosservanze degli obblighi fiscali, oneri assicurativi ed assistenziali e di qualsiasi altra natura. Sono a Suo carico le imposte, tasse e oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a Suo nome o a nome della subagenzia per l'esercizio della stessa, ivi comprese le imposte pubblicitarie non espressamente autorizzate.

 

 
  1. Scioglimento del rapporto: Ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto di collaborazione, con i seguenti preavvisi:
  • 1 mese, per il primo anno di durata del contratto;
  • 2 mesi, per il secondo anno iniziato;
  • 3 mesi, per il terzo anno iniziato;
  • 4 mesi, per il quarto anno iniziato;
  • 5 mesi, per il quinto anno iniziato;
  • 6 mesi, per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi.

     
Per l'individuazione della durata del rapporto e del conseguente periodo di preavviso, si fa riferimento alla data di ricezione della comunicazione di recesso: Da tale data decorrerà il periodo di preavviso dovuto.
E' facoltà dell'Agente rinunciare in tutto o in parte al preavviso dovuto dal subagente, senza obbligo di corrispondergli l'indennità sostitutiva.
Ciascuna parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di una indennità sostitutiva così calcolata:
  • Per il preavviso di 1 mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/15 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 2 mesi, prima della scadenza del secondo anno di rapporto, 1/20 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 3 mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/25 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 4 mesi, 1/30 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 5 mesi, 1/35 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 6 mesi, 1/40 delle provvigioni.
La Parte che recede dal contratto, senza dare il preavviso di cui al primo comma, deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva nella misura prevista dal precedente comma.
Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al Collaboratore "E" nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del rapporto).
Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa, né in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dal Registro Unico degli Intermediari nella Sezione "E", essendo espressamente considerata, quest'ultima circostanza, come causa automatica di scioglimento del rapporto di libera collaborazione di cui al presente contratto.

 
  1. Indennità di cessazione del rapporto:
In caso di scioglimento del presente contratto, al Collaboratore Intermediario "E" è dovuta un'indennità prevista nell'Accordo Nazionale Agenti 2003 pari al 30% di quella maturata dall'Agente dal medesimo accordo, relativamente al portafoglio incassato al momento di cessazione del Collaboratore Intermediario "E", in base all'anzianità di quest'ultimo.
In caso di recesso del Collaboratore Intermediario "E" dal presente contratto con la motivazione per giusta causa, verrà riconosciuto allo stesso le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 27 a 33 dell' ANA 2003, nella medesima percentuale di cui al comma precedente.

 
8.bis Esercizi annuali-provvigioni -premi - portafoglio:
Nel testo delle norme che precedono, il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni" si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto; con il termine "premi" si intendono i premi al netto di tasse e imposte; il "portafoglio" è costituito dalla somma dei premi (così come suddefiniti) inerenti ai rami di cui all'articolo precedente ed incassati in un arco temporale di 12 mesi.

 

 
  1. Riconsegna: Alla cessazione dell'incarico, Ella dovrà immediatamente versare le somme incassate che si trovassero presso di Lei e riconsegnare tutti gli atti, documenti, (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e materiale, di pertinenza nostra e/o dell'Impresa, a suo tempo consegnatiLe, inerenti la gestione della subagenzia.
    Sarà, altresì, tenuto a riconsegnare a questa Agenzia anche tutti gli elenchi, sia cartacei che informatici, di assicurati, beneficiari e contraenti. Ella dovrà cessare di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione o il riferimento alla nostra Agenzia o alla Impresa.
    Le operazioni di riconsegna, come le eventuali contestazioni, le ragioni e/o le riserve delle parti, che non esonerano l'Intermediario "E" od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l'elenco delle provvigioni maturande di spettanza al Collaboratore Intermediario "E" o dei suoi eredi.
    Detto Verbale, da redigersi non oltre 60gg dalla data di scioglimento del presente contratto, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato della Società/Agente alla chiusura delle operazioni di riconsegna. In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte del cessato Collaboratore Intermediario "E" o dei suoi eredi, L'Agente deve provvedere entro 30gg all'invio del verbale a mezzo raccomandata A/R od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
    Al Collaboratore Intermediario "E" anche al fine di tutelarne l'immagine, dovrà essere consentita la presenza nella agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell'Intermediario "E" dei suoi rapporti personali con terzi; dovrà essere inoltre consentita il ritiro della documentazione contabile di sua spettanza.
    Per quanto previsto dal presente articolo l'agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.

     

 
  1. Arbitrato irrituale: Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta a mezzo arbitrato irrituale presso la Sede del Sindacato SNIASS. Il Collegio sarà costituito in _______ su richiesta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro. Nei successivi dieci giorni, l'altra Parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro. I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro; in mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale del Foro competente. Gli arbitri decideranno, quali amichevoli compositori, con dispensa ad ogni formalità. Qualora la Parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle Parti potrà adire il magistrato ordinario.
    Qualora la controversia tra "A" e "E" rientri tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. (prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, da parte di "E" ):
  • Le parti hanno in ogni caso facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
  • Qualora le Parti decidano di ricorrere alla procedura di arbitrato irrituale prevista dal presente articolo, la decisione del Collegio Arbitrale dovrà essere riprodotta all'interno di un atto di transazione sottoscritto dalle Parti (Intermediario "A" e Intermediario "E") avanti la competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.). In mancanza di ciò, le Parti avranno comunque facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

 

 

 
COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
IN FAVORE DELL'AGENTE PREPONENTE

 
Il Collaboratore Intermediario "E" al momento del conferimento e perfezionamento del presente incarico e fino alla sua efficacia, deve provvedere, a proprie spese, ad aderire alla copertura RC professionale, contratta dal Sindacato Sniass e posta, per adesione, in favore dei propri Iscritti.
E' fatto obbligo di consegnare il certificato di copertura annuale entro il 30 gennaio di ogni anno.

 
INFORMATICA

 
Si conviene fra le parti che il Collaboratore Intermediario "E" utilizzerà il/i programma/i gestionale/i posto/i a disposizione dall'Agenzia riconoscendo un corrispettivo d'uso annuale che sarà quantificato e notificato all'inizio di ogni esercizio e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
In caso di rinuncia all'utilizzo del/i gestionale/i da parte del Collaboratore Intermediario "E" o in caso di morosità alla corresponsione del canone annuo l'attività potrà proseguire con l'accentramento di tutte le operazioni gestionali presso la sede dell'Agenzia Generale

 
Voglia restituirci copia della presente, sottoscritti in segno di accettazione e benestare.
Distinti saluti.

Firma
INTERMEDIARIO "A"
                                ____________________
Per accettazione:
firma Intermediario "E"
_____________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di accettare e sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: 1 (territorio ed esclusiva), 3 (provvigioni), 4 (cauzione), 5 (adempimenti contabili), 6 (responsabilità), 7 (scioglimento del rapporto), 8 (indennità di cessazione del rapporto), 10 (arbitrato irrituale).

 
Firma Intermediario "E"
______________________________

 

 

La Nuova Dirigenza SNIASS