lunedì 31 dicembre 2012

Buon 2013!!!

Il Presidente, il Segretario Nazionale e tutta la Giunta Esecutiva augurano a tutti gli Iscritti, amici e simpatizzanti BUON ANNO 2013!!!

lunedì 17 dicembre 2012

LETTERA APERTA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE:RIFLESSIONI DOPO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE SVILUPPO



Oggi, dopo alcuni giorni dall'approvazione definitiva che ha reso il Decreto Sviluppo 2 legge dello Stato, con tutte le novità per il nostro mondo assicurativo, desidero fare un po’ di dietrologia perché, amministrativamente  parlando, credo che tutti noi assisteremo a nuovi scenari che, fino a l'altro ieri, non intravedevamo, se non come cose lontane. Certamente dovremo aspettare il Regolamento che ci chiarirà norme comportamentali che ognuno di noi dovrà adottare, ma penso che, sin da ora, si possa immaginare qualcosa. Il tutto parte anche dal famoso art 34. Già allora feci due riflessioni:

La prima nella quale facevo un confronto tra l’intermediario di Assicurazioni e un Concessionario di automobili. In breve dicevo che non si era mai visto che un Imprenditore, alla richiesta di un cliente di un preventivo di spesa per l’acquisto di una autovettura, fosse costretto, per legge, a fare il prezzo, ma di dover anche avvisare il cliente che la casa automobilistica concorrente vendeva una autovettura con caratteristiche simili, ad un prezzo anche inferiore e che alla domanda del cliente di poter avere venduta quell’altra autovettura, il nostro Imprenditore dicesse: “Non posso vendertela perché sono vincolato da un monomandato, vai dal mio concorrente”.

La seconda riflessione che facemmo riguardava, invece, gli Intermediari “E”. Testualmente dicevamo: Per gli intermediari iscritti nella Sezione E (l’art. 34) può rappresentare, ed anzi rappresenta, il riconoscimento della loro funzione di plurimandatari, liberi di lavorare con chiunque e quindi di produrre più preventivi, di gruppi assicurativi diversi, per poi vendere quella a miglior prezzo, in risposta allo spirito del legislatore che ha voluto tutelare il consumatore. Il vero freno all'attività lo avranno gli intermediari Agenti, costretti al monomandato, nonostante la legge 40, che si vedranno costretti ad un lavoro assolutamente non redditizio. L'ANIA, naturalmente, non può essere d'accordo!!“

Oggi, a cinque mesi di distanza, dopo battaglie, in verità, non nostre , grazie anche alla lungimiranza del legislatore che ha recepito, finalmente, la direttiva 2002/92/CE, con l’approvazione definitiva del Decreto Sviluppo Bis che all’art. 22 prevede la libera collaborazione fra intermediari, anche gli Agenti  monomandatari potranno collaborare fra di loro nell’interesse della propria clientela. Questo non esclude che gli “A” possano collaborare anche con gli “E” per l’RCA anche se non si iscriveranno alla Sezione E del Rui così come previsto dalla legge 40/2007.

Di fatto,  quindi, anche l’art 6 dello scaduto ANA 2003 è stato completamente  abrogato, se non per quanto riguarda il regime 4.

Già con la citata legge 40, alcune Compagnie avevano tentato di strumentalizzare a proprio favore la possibilità dell’Agente monomandatario di vendere rca con altre compagnie, dicendo, che di fatto, l’Agente era plurimandatario e per cui le indennità da riconoscergli erano quelle da Regime 4.

Oggi, crediamo, questa tentata strumentalizzazione è divenuta realtà. Chi da 40 anni ha un monomandato storico e già con l’anno 2013 andrà in quiescenza, potrà, senza voler fare falsi allarmismi, vedersi ridurre le indennità, così come previste dall’Accordo Nazionale Agenti per i plurimandatari.

Chiediamoci, alla luce di tutto quanto sopra: “Quanto risparmieranno le Compagnie in termini di liquidazione delle indennità?  Sarà più facile o più difficile revocare un Agente? “ e ancora: “conviene ancora agli Agenti, che hanno un portafoglio prevalente rca,  detenere un mandato con le barriere che, sicuramente, da domani le Compagnie metteranno ? O conviene loro farsi immediatamente liquidare, monetizzando le loro indennità e prendere mandati come “E” o passare in “B” ? E con il "non piu'" tacito rinnovo le Compagnie avranno l'alibi per dismettere piu' facilmente i portafogli rca, mettendo altri paletti agli Agenti per non riprendere le polizze in scadenza?

E la Privacy?

Gli Agenti hanno ricevuto dall’Impresa la nomina di responsabili del trattamento dei dati dei clienti (della Compagnia). L’Agente anche nel caso in cui un utente, non necessariamente cliente effettivo,  richieda un preventivo, hanno l’obbligo di far firmare l’informativa per i dati personali, oltre all’informativa precontrattuale. Ma se l’Intermediario venderà il contratto, in regime di collaborazione con un altro intermediario, quale informativa sulla privacy dovrà fare firmare al proprio cliente, che a questo punto, non è cliente della Compagnia anche per effetto dell’abolizione del tacito rinnovo?

La soluzione sarebbe quella di provvedere alla preparazione del Disciplinare tecnico ex allegato B previsto dalla 196/2003 (che comunque non è stata abrogata), un documento che dia le linee guida comportamentali ai fini del rispetto della Normativa, la preparazione di una informativa propria, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati dei Clienti,

Vero è che il Semplifica Italia ha abrogato la obbligatorietà del DPS, ma la redazione di un documento che indica le misure adottate ai fini della tutela dei dati personali dei propri clienti, la consegna dell'Informativa e il rilascio dell'autorizzazione dei dati personali al titolare del trattamento dei dati, la nomina degli incaricati restano indispensabili, anche se in una forma più snella e meno ferraginosa rispetto a prima.

In Conclusione riteniamo che sia ormai indispensabile rifare un Accordo Economico Collettivo che coinvolga tutti, tutti gli intermediari e non solo gli Agenti! Non si può più immaginare di liquidare agli “E”  le provvigioni e (non sempre) le indennità finora previste considerati i, sempre più, complicati e pesanti adempimenti amministrativi e contabili che tolgono, a tutti, tempo alla attività commerciale, foriera di nuova clientela, di reddito e di soddisfazioni personali  e professionali
                                                                                                            
                                                                             Il Segretario Nazionale Sniass
                                                                                           Vito Stella

giovedì 13 dicembre 2012

A Roberto Rosa l'incarico esplorativo per la costituzione dell'Associazione Regionale SNIASS in Abruzzo

Il Presidente e l'intera Giunta Esecutiva Nazionale sono lieti  di dare l'incarico esplorativo per la costituzione dell'Associazione Regionale federale dell'Abruzzo a Roberto ROSA da Pescara. Si invitano tutti gli iscritti e/o simpatizzanti di SNIASS dell'Abruzzo di contattare Roberto al seguente indirizzo di posta elettronica roberto.rosa@sniass.it

Buon lavoro, Roberto!!

sabato 3 novembre 2012

NUOVA SEDE SOCIALE SNIASS A FANO

Informiamo i nostri associati, gli amici ed i simpatizzanti, che SNIASS, a partire dal 01/11/2012 ha una nuova sede sociale, sita in Fano (PU) Lungomare Mediterraneo 24G Marina De' Cesari. I numeri di telefono e di Fax rimangono invariati.



venerdì 5 ottobre 2012

Stralcio del Comunicato riguardante il Decreto Sviluppo approvato dal Governo Italiano il 4/10/2012 per il settore assicurativo

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21).
La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.

4.2 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).
Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto.
Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.
Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.
La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.
Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario. http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69362

venerdì 24 agosto 2012

Agente come dipendente, ma ad una condizione!!

In questi ultimi anni ci siamo fortemente convinti che il rapporto di agenzia non può andare avanti così come è stato istituito. Se le Imprese vogliono mantenere il recesso ad-nutum allora devono cambiare il loro modo di rapportarsi con gli Agenti.
Non si può andare avanti con il regime di marchio e tutte le spese a carico dell'Agente e/o Società/Agente titolato.
Un Agente non si può trovare dalla sera alla mattina con un recesso immediato senza aver più i proventi per pagarsi tutte le spese della propria impresa !! E' una vera pazzia andare avanti in questa maniera.
Cosa proponiamo.
L'Impresa nel momento in cui intenda conferire un mandato "esclusiva" deve sopportare tutte le spese di gestione, diciamo tutte !. Al Titolato si dovrebbe riconoscere una percentuale, al netto delle spese di gestione, oltre le provvigioni di acquisto e incasso, al fine di gestire e spalmare parte dei proventi sulla propria organizzazione produttiva.
Per fare un paragone. Le società armatrici affidano la propria nave ad un Comandante il quale a sua volta si sceglie tutto il suo organico, ma le spese sono e restano a carico dell'armatore !
Se poi allarghiamo il pensiero su quante cose andrebbero a posto, pensiamo alla maledetta Rivalsa, all' economicità del portafoglio, etc.. etc.. resta, ed è, solo un problema dell'impresa e non dell'Imprenditore/agente/Intermediario.
Pensiamoci bene a cosa vogliamo far fare da grandi ai nostri figli se , nella malaugurata ipotesi, volessero continuare a fare gli agenti dell'imprese.
Allora, a questo punto, il recesso ad nutum, a parer nostro potrebbe essere ancora giustificato altrimenti, una vera aggressione nei confronti dell'agente.
Ci auguriamo che questo messaggio possa aprire un dibattito e perchè no ! un programma da lavorarci sindacalmente

Parliamo della Cassa Previdenza Agenti

In questi ultimi tempi abbiamo verificato come le Società si muovono nei confronti della Cassa di preevidenza Agenti, nella circostanza di un loro "presunto" credito, in particolare in seguito ad una chiusura di gestione agenziale, al di la dell'istituto di recesso.
Orbene, tutti noi sappiamo che l'art. 18 della CPA è stato soppresso dal Terzo protocollo d'intesa ANA 2003, ma, non tutti sappiamo, o tanto meno lo disattendiamo, che le compagnie smobilizzano le polizze assicurative investite per poi aggredire la liquidità con un ricorso di sequestro.
Allora cosa fare, a nostro avviso cosa consigliamo:
1) al momento della nomina di Agente, richiedere che l'investimento nella cassa sia al 100% versato in polizze a premio unico, reinvestite automaticamente alle loro scadenze annuali.
2) alla cessazione del rapporto di agenzia richiedere la consegna delle polizze e non lo smobilizzo ! A tutela e, solo dopo aver i titoli/polizze nelle mani, volturare le polizze con un nuovo beneficiario.
Ok. !! Nella vita non si sa mai come potrà finire un rapporto di agenzia !

giovedì 26 luglio 2012

mandato agli intermediari in Sez E da parte di A secondo SNIASS

RACCOMANDATA A.R.

 

 


RUIR ISVAP: E _______________

 
Egr. Sig./Gent. Sig.ra/Spett.le
Intermediario Iscritto alla Sez E del Rui
Via_____________________
Cap Città
C.F.
P.I.

 
Luogo Sede Ag, li

 

 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO A COLLABORATORE INTERMEDIARIO PROFESSIONISTA ISCRITTO NELLA SEZIONE "E"



 

 

 
Gent.mo/a Sig.re/ra, Società,
a mezzo della presente lettera di nomina Le conferiamo l'incarico di nostro Collaboratore Intermediario professionista, in quanto iscritto alla Sezione "E" del Registro degli Intermediari di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con decorrenza dal 18/07/2012, per:
promuovere sviluppare, conservare e gestire affari di assicurazione, ivi compresa la relativa riscossione dei premi e l'accettazione delle denunce di sinistro, per conto dell'Intermediario _____________ (più avanti, per brevità chiamato Agente) – Soggetto Iscritto nel Registro RUIR ISVAP al N. A_____________ - ".    

 
Nello svolgimento del presente incarico, Lei sarà soggetto agli obblighi previsti dalla presente lettera di nomina nonché, alle ulteriori disposizioni (vigenti e future) previste dalle leggi e/o dalle Autorità attinenti allo svolgimento dell'attività, ed in particolare a quelle sotto indicate:

 
  1. Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni private;
  2. Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali;
  3. Legge 273/2002 Misure dirette a favorire la trasparenza e la concorrenza dei servizi assicurativi;
  4. R.C.Auto;
  5. Legge 197/91 del 5 luglio 1991 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
  6. Circolare ISVAP n. 555/D del 17 maggio 2005 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus;
  7. Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005 - Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;
  8. Circolare ISVAP n. 533/D del 4/6/2004 - Disposizioni in materia di distribuzione di polizze di assicurazione, incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi;
  9. Circolare ISVAP n. 502/D del 25/3/2003 - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto;
  10. Circolare ISVAP n. 257 del 5/10/1995 – Disposizioni in materia di adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio al sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.
  11. Lgs N. 40/2007 - Art. 5 - Facoltà di esercitare Attività rami danni con altre Imprese di assicurazione.

 
La gestione della Sua attività in qualità di Collaboratore iscritto alla Sezione "E" del RUI verrà svolta interamente a Suo rischio e Sue spese.

 
Ogni rapporto relativo al presente incarico si svolgerà unicamente tra Lei e l'Agente, in quanto le Imprese mandanti rimangono del tutto estranee e non contraggono con Lei alcun rapporto, né diretto né indiretto, fatte salve future norme e/o disposizioni di legge che potranno determinare interferenze di qualsiasi tipo da parte delle suddette Imprese nel ns. rapporto.

 
Ella non ha alcun potere di rappresentanza e deve quindi astenersi:
•    dall'assumere impegni scritti o verbali;
•    dal compiere qualsiasi atto di rappresentanza o che possa far presumere l'esistenza di rappresentanza.

 
Nell'esecuzione dell'incarico affidatoLe, Ella agirà con assoluta indipendenza da qualsiasi vincolo di subordinazione, determinando in modo autonomo le modalità di svolgimento della Sua attività.
Ella, pertanto, svolgerà la Sua attività con diligenza, correttezza e trasparenza, e nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili e non in contrasto con la politica commerciale adottata dal Suo preponente.

 
In particolare, Ella si impegna a:
  • partecipare alle riunioni che verranno promosse, anche a livello locale, per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale;
  • sostenere e collaborare attivamente alle iniziative promozionali proposte o promosse dall'Agente, nei tempi e nei modi previsti, previo verifica degli aspetti organizzativi;
  • concordare con l'Agente ogni iniziativa pubblicitaria inerente l'attività assicurativa;
  • conservare con cura e diligenza presso i locali dell'Agenzia Generale tutta la documentazione inerente le operazioni trattate in ragione dell'incarico;
  • utilizzare correttamente la modulistica, le circolari, le informazioni, le tariffe e quant'altro dovesse pervenirLe in ragione del presente incarico, conformemente alle istruzioni ricevute;
  • attenersi scrupolosamente alle indicazioni pervenuteLe dall'Agente in merito alle procedure di raccolta e trasmissione degli atti, delle informazioni o comunicazioni durante il rapporto lavorativo inerente il presente incarico;
  • attenersi alle istruzioni impartite dall'Agente in merito all'utilizzo di marchi, insegne e segni distintivi in genere nonché, in merito agli arredi ed attrezzature, eventualmente concessi in uso dall'Agente, ed all'immagine dei locali che utilizzerà;

     

 

 

 

 
L'incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni:

 
  1. Territorio ed esclusiva: Ella opererà, con esclusiva di marchio e con il territorio affidato dalle mandanti a _____________, tuttavia non si potrà organizzare fuori della Provincia di ________, conseguentemente:
    a) Lei potrà svolgere attività di intermediazione assicurativa, intrattenere rapporti di collaborazione, per conto di altre agenzie/brokers, diverse da quella per la quale opera in ordine al Conferimento del presente incarico";
    b) L'Agente potrà operare nel territorio sopra indicato senza obblighi nei Suoi confronti.

 
  1. Rami: la raccolta di proposte di assicurazione si svilupperà in tutti i rami esercitati dall'Agente in conformità alle tariffe e condizioni risultanti dalle apposite istruzioni.

 
  1. Provvigioni: Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e di incasso, nella misura del 50 % di quelle spettanti all'Agente .
    Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, che comporti storno provvigionale, dovrà restituirci la corrispondente provvigione incassata al momento del perfezionamento della stessa, in ragione della residua durata del contratto.
    Nel caso in cui il premio venga incassato tramite azione legale, promossa da questa Agenzia o dalla Impresa, la provvigione di incasso di Sua spettanza sarà calcolata al netto delle totali spese legali relative.
    Eventuali, future, ulteriori disposizioni, previste dalla legge e/o dall'ISVAP, a riguardo delle condizioni contenute nel presente articolo, Le saranno, comunque, comunicate e precisate, prontamente, con apposita lettera di istruzioni.

     
  2. Cauzione: A garanzia dell'esatto adempimento di ogni Sua obbligazione, presterà cauzione di € ___________ , infruttifera, che Le verrà restituita non oltre un anno dalla cessazione dell'incarico, purché sia intervenuta la definitiva concorde chiusura dei conti e risolta ogni eventuale controversia in sede arbitrale o giudiziale inerente il rapporto di collaborazione.
    La cauzione potrà essere da Lei prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria, assicurativa e/o finanziaria, conforme a quanto previsto al comma precedente. In tal caso, il costo della fidejussione è a Suo totale carico.

 
  1. Adempimenti contabili: Lei avrà l'obbligo di incassare i premi dovuti dagli assicurati (nei modi e forme, che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni specifica o in un'appendice allegata alla presente) esclusivamente su titoli emessi da questa agenzia o dall'Impresa (polizze, quietanze, atti di variazione, estratto titoli ecc.), con assoluto divieto di esigere somme su ricevute provvisorie.
    Le somme incassate lorde dovranno essere depositate su un conto corrente di primaria banca " dedicato e con separazione patrimoniale" così come dettato dall'art 117 del dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) , intestato a Lei in qualità di Intermediario Soggetto E remoto congiuntamente e/o disgiuntamente a ___________(Agente) con facoltà irrevocabile di quest'ultimo di prosciugamento a Suo insindacabile decisione.

     
    Gli incassi dovranno essere versati in giornata o al massimo entro le 12,00 del giorno successivo all'avvenuto incasso. Dovrà, inoltre, quietanzare regolarmente i titoli incassati apponendovi la data corrente, l'ora (ove sia richiesta) e la Sua firma.
    Vi è, inoltre, fatto espresso divieto, con rinuncia da parte Sua ad ogni relativa facoltà, di operare, sugli importi incassati a titolo di premi assicurativi, trattenute, deduzioni o compensazioni di sorta, anche a titolo provvigionale od indennitario.
    Ella sarà, pertanto, responsabile del mancato o ritardato versamento dei premi, incassati secondo le modalità ed i tempi prescritti che Le saranno precisati in una apposita lettera di istruzioni o in un'appendice allegata alla presente; e potrà in ogni momento essere tenuto a rendere conto dei titoli ricevuti per il perfezionamento di contratti o per l'incasso.
    E' obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, il libro degli incassi e dei pagamenti giornalieri, su cui dovrà registrare tutte le operazioni eseguite.
    A tutti gli effetti, è semplice depositario, senza facoltà di servirsene, delle somme incassate, a qualsiasi titolo per nostro conto.
    L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo sarà ritenuto da parte dell'Agente motivo di risoluzione del rapporto per giusta causa, senza obbligo di preavviso.

     

 
  1. Responsabilità: Ella è tenuto a svolgere personalmente l'incarico affidatoLe.

     
    Le è fatto divieto, pertanto, di girare a terzi il presente incarico, farsi sostituire, nominare e/o avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non abilitati, che svolgano, per Suo conto, qualsiasi attività non amministrativa, rivolta al pubblico e diretta alla illustrazione, promozione e vendita di prodotti assicurativi.
    E' personalmente responsabile dell'operato di tutti i Suoi collaboratori e dipendenti, anche per fatti colposi o dolosi.
    E', altresì, responsabile in proprio per le inosservanze degli obblighi fiscali, oneri assicurativi ed assistenziali e di qualsiasi altra natura. Sono a Suo carico le imposte, tasse e oneri tributari in genere iscritti nei ruoli a Suo nome o a nome della subagenzia per l'esercizio della stessa, ivi comprese le imposte pubblicitarie non espressamente autorizzate.

 

 
  1. Scioglimento del rapporto: Ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto di collaborazione, con i seguenti preavvisi:
  • 1 mese, per il primo anno di durata del contratto;
  • 2 mesi, per il secondo anno iniziato;
  • 3 mesi, per il terzo anno iniziato;
  • 4 mesi, per il quarto anno iniziato;
  • 5 mesi, per il quinto anno iniziato;
  • 6 mesi, per il sesto anno iniziato e per tutti gli anni successivi.

     
Per l'individuazione della durata del rapporto e del conseguente periodo di preavviso, si fa riferimento alla data di ricezione della comunicazione di recesso: Da tale data decorrerà il periodo di preavviso dovuto.
E' facoltà dell'Agente rinunciare in tutto o in parte al preavviso dovuto dal subagente, senza obbligo di corrispondergli l'indennità sostitutiva.
Ciascuna parte può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con il versamento di una indennità sostitutiva così calcolata:
  • Per il preavviso di 1 mese, prima della scadenza del primo anno di rapporto, 1/15 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 2 mesi, prima della scadenza del secondo anno di rapporto, 1/20 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 3 mesi, alla scadenza del secondo anno di rapporto, 1/25 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 4 mesi, 1/30 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 5 mesi, 1/35 delle provvigioni;
  • Per il preavviso di 6 mesi, 1/40 delle provvigioni.
La Parte che recede dal contratto, senza dare il preavviso di cui al primo comma, deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva nella misura prevista dal precedente comma.
Le provvigioni sulle quali si effettua il calcolo dell'indennità sostitutiva sono quelle liquidate al Collaboratore "E" nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione (ovvero, nel minor periodo di durata del rapporto).
Nessun preavviso è dovuto in caso di recesso per giusta causa, né in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dal Registro Unico degli Intermediari nella Sezione "E", essendo espressamente considerata, quest'ultima circostanza, come causa automatica di scioglimento del rapporto di libera collaborazione di cui al presente contratto.

 
  1. Indennità di cessazione del rapporto:
In caso di scioglimento del presente contratto, al Collaboratore Intermediario "E" è dovuta un'indennità prevista nell'Accordo Nazionale Agenti 2003 pari al 30% di quella maturata dall'Agente dal medesimo accordo, relativamente al portafoglio incassato al momento di cessazione del Collaboratore Intermediario "E", in base all'anzianità di quest'ultimo.
In caso di recesso del Collaboratore Intermediario "E" dal presente contratto con la motivazione per giusta causa, verrà riconosciuto allo stesso le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 27 a 33 dell' ANA 2003, nella medesima percentuale di cui al comma precedente.

 
8.bis Esercizi annuali-provvigioni -premi - portafoglio:
Nel testo delle norme che precedono, il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni" si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratto; con il termine "premi" si intendono i premi al netto di tasse e imposte; il "portafoglio" è costituito dalla somma dei premi (così come suddefiniti) inerenti ai rami di cui all'articolo precedente ed incassati in un arco temporale di 12 mesi.

 

 
  1. Riconsegna: Alla cessazione dell'incarico, Ella dovrà immediatamente versare le somme incassate che si trovassero presso di Lei e riconsegnare tutti gli atti, documenti, (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e materiale, di pertinenza nostra e/o dell'Impresa, a suo tempo consegnatiLe, inerenti la gestione della subagenzia.
    Sarà, altresì, tenuto a riconsegnare a questa Agenzia anche tutti gli elenchi, sia cartacei che informatici, di assicurati, beneficiari e contraenti. Ella dovrà cessare di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione o il riferimento alla nostra Agenzia o alla Impresa.
    Le operazioni di riconsegna, come le eventuali contestazioni, le ragioni e/o le riserve delle parti, che non esonerano l'Intermediario "E" od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l'elenco delle provvigioni maturande di spettanza al Collaboratore Intermediario "E" o dei suoi eredi.
    Detto Verbale, da redigersi non oltre 60gg dalla data di scioglimento del presente contratto, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato della Società/Agente alla chiusura delle operazioni di riconsegna. In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte del cessato Collaboratore Intermediario "E" o dei suoi eredi, L'Agente deve provvedere entro 30gg all'invio del verbale a mezzo raccomandata A/R od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
    Al Collaboratore Intermediario "E" anche al fine di tutelarne l'immagine, dovrà essere consentita la presenza nella agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell'Intermediario "E" dei suoi rapporti personali con terzi; dovrà essere inoltre consentita il ritiro della documentazione contabile di sua spettanza.
    Per quanto previsto dal presente articolo l'agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.

     

 
  1. Arbitrato irrituale: Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta a mezzo arbitrato irrituale presso la Sede del Sindacato SNIASS. Il Collegio sarà costituito in _______ su richiesta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro. Nei successivi dieci giorni, l'altra Parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro. I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro; in mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale del Foro competente. Gli arbitri decideranno, quali amichevoli compositori, con dispensa ad ogni formalità. Qualora la Parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle Parti potrà adire il magistrato ordinario.
    Qualora la controversia tra "A" e "E" rientri tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. (prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, da parte di "E" ):
  • Le parti hanno in ogni caso facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
  • Qualora le Parti decidano di ricorrere alla procedura di arbitrato irrituale prevista dal presente articolo, la decisione del Collegio Arbitrale dovrà essere riprodotta all'interno di un atto di transazione sottoscritto dalle Parti (Intermediario "A" e Intermediario "E") avanti la competente Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.). In mancanza di ciò, le Parti avranno comunque facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

 

 

 
COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
IN FAVORE DELL'AGENTE PREPONENTE

 
Il Collaboratore Intermediario "E" al momento del conferimento e perfezionamento del presente incarico e fino alla sua efficacia, deve provvedere, a proprie spese, ad aderire alla copertura RC professionale, contratta dal Sindacato Sniass e posta, per adesione, in favore dei propri Iscritti.
E' fatto obbligo di consegnare il certificato di copertura annuale entro il 30 gennaio di ogni anno.

 
INFORMATICA

 
Si conviene fra le parti che il Collaboratore Intermediario "E" utilizzerà il/i programma/i gestionale/i posto/i a disposizione dall'Agenzia riconoscendo un corrispettivo d'uso annuale che sarà quantificato e notificato all'inizio di ogni esercizio e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
In caso di rinuncia all'utilizzo del/i gestionale/i da parte del Collaboratore Intermediario "E" o in caso di morosità alla corresponsione del canone annuo l'attività potrà proseguire con l'accentramento di tutte le operazioni gestionali presso la sede dell'Agenzia Generale

 
Voglia restituirci copia della presente, sottoscritti in segno di accettazione e benestare.
Distinti saluti.

Firma
INTERMEDIARIO "A"
                                ____________________
Per accettazione:
firma Intermediario "E"
_____________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di accettare e sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: 1 (territorio ed esclusiva), 3 (provvigioni), 4 (cauzione), 5 (adempimenti contabili), 6 (responsabilità), 7 (scioglimento del rapporto), 8 (indennità di cessazione del rapporto), 10 (arbitrato irrituale).

 
Firma Intermediario "E"
______________________________

 

 

La Nuova Dirigenza SNIASS